In caso di futuro plagio dell’opera da parte di un terzo, che si afferma autore della stessa, sarà più facile dimostrare che l’opera era già stata creata precedentemente in quella determinata data da quel determinato autore. Da un punto di vista giuridico, ovviamente, non è il deposito dell’opera ad attribuire la paternità. La paternità è, infatti, regolata dall’articolo 8 della legge sul diritto d’autore, che afferma che “è reputato autore dell’opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale nelle forme d’uso, ovvero, è annunciato tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell’opera stessa (…)”. In questo contesto il deposito dell’opera mediante marcatura temporale mira ad agevolare la posizione probatoria dell’autore.